Saturday, April 20, 2024

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005 del decreto Legislativo n. 190 del 19 agosto 2005, il Governo ha adeguato la normativa esistente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2002/65/CE per quanto concerne le vendite al dettaglio di servizi bancari, d’investimento o assicurativi, realizzate per mezzo di strumenti a distanza quali telefono, fax, internet, etc..

Tra le novità  introdotte figura il diritto del consumatore di recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo entro i 14 giorni successivi alla sua stipula.

Questo termine è esteso a 30 giorni qualora il contratto abbia per oggetto assicurazioni sulla vita e operazioni relative a schemi pensionistici individuali. Il fornitore che contravviene alle norme prevista dal decreto, ovvero che ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Le nuove norme, in vigore dal 7 ottobre 2005, si applicano anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dal suo stato giuridico, di un
soggetto diverso dal fornitore.

Fonte: Governo.it