Friday, March 29, 2024

Il cumulo tra pensione e redditi da lavoro ha subito negli ultimi anni sensibili modifiche. àˆ previsto, addirittura, che i titolari di pensione da una certa data e con determinati anni di anzianità  contributiva, nel caso si rimettano a lavorare, possano versare all’Inps un determinato importo che permetterà  tranquillamente di cumulare interamente il reddito da lavoro con quello pensionistico. Recentemente, tuttavia, l’Inps (con il messaggio numero 19566/04), prendendo atto della circolare 24/E del 10 giugno 2004 dell’Agenzia delle entrate, ha comunicato che tali importi non possano essere minimamente considerati come versamenti di contribuzione nà© obbligatoria nà© volontaria, per cui non è ammessa alcuna detrazione ai fini fiscali. Lo stesso ente previdenziale, col messaggio 18745/04, ha spiegato che entro il 2 agosto di quest’anno i pensionati che non possono interamente cumulare il reddito da pensione con quello da lavoro, siano tenuti a comunicare l’importo del reddito percepito allo stesso istituto di previdenza.

La dichiarazione reddituale
I titolari di pensione, con decorrenza compresa entro il 2003, che lo scorso anno hanno prodotto redditi da lavoro autonomo, parzialmente non cumulabili con la pensione, devono dichiararli entro il due agosto all’ente pensionistico interessato, se non vogliono incappare in sanzioni elevate. Infatti, in caso di omissione della denuncia dei redditi da lavoro autonomo non cumulabili, gli interessati devono pagare all’ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo della pensione percepita nell’anno 2003. La somma viene trattenuta direttamente sugli assegni pensionistici.

Quando non si presenta
In alcuni casi i pensionati, anche se possiedono redditi da lavoro, non devono presentare nà© la dichiarazione definitiva 2003 nà© quella provvisoria per il 2004. Queste le categorie interessate: i pensionati di vecchiaia, anzianità , invalidità  e i prepensionati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994; i pensionati di anzianità  che possono avvalersi della vecchia normativa a loro più favorevole; i pensionati di anzianità  liquidata con un’anzianità  contributiva di almeno 37 anni e con un’età  non inferiore ai 58 anni. Il divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo o dipendente non scatta neanche nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo gennaio 2002; dei pensionati di anzianità  liquidata con 40 anni di anzianità ; dei titolari di pensione di anzianità  che si sono avvalsi dei benefici previsti dall’articolo 44 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), pagando l’apposita una tantum. Per quanto riguardo la pensione di invalidità , il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente e autonomo non sussiste quando l’attività  di lavoro produce un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non rientrano, inoltre, nel cumulo i redditi derivanti da attività  svolte nel programma di reinserimento degli anziani in attività  socialmente utili; le indennità  percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace; quelle percepite dagli amministratori locali e quelle comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità  per parlamentari nazionali ed europei); le indennità  percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni; quelle percepite dai pensionati che svolgono le funzioni di giudici tributari.

Gli importi
Sono da dichiarare all’istituto previdenziale interessato i redditi provenienti da lavoro autonomo al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa, connesso ad attività  lavorativa, va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili, imputabili all’anno di riferimento del debito.
Le eccezioni alla regola sono decisamente numerosissime. Quanti, però continuano ad essere tenuti alla presentazione della denuncia faranno bene ad osservare la scadenza del 2 agosto onde evitare spiacevoli sorprese, con il versamento di onerose sanzioni.

Fonte: L’Unione Sarda