Tuesday, April 23, 2024

Con la Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2004 n. 1289 si definiscono per l’anno 2004 le disposizioni per l’attuazione del progetto, attivato con la DGR n. 2907 dell’11 ottobre 2002, finalizzato ad agevolare con interventi economici le persone non autosufficienti assistite in casa mediante l’aiuto di assistenti familiari.

Beneficiari

Sono beneficiarie del contributo le persone non autosufficienti residenti nel Veneto, che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con una o più assistenti familiari per la propria assistenza in casa o per le quali lo stesso contratto viene stipulato da un familiare (sono escluse le persone che abitano in “convivenze anagrafiche” quali ad esempio istituti religiosi, istituti assistenziali o di cura).

Il contributo

L’entità  del contributo è al massimo di â‚ì 250,00 mensili ed è calibrata in rapporto ai livelli contrattuali di impegno delle assistenti familiari (da un minimo di 24 ore settimanali ad un massimo di 60 ore settimanali), all’indicatore della situazione economica equivalente rilevata dalla dichiarazione sostitutiva unica, nonchà© in relazione alle risorse regionali disponibili. Il contributo non è assegnato per frazioni di utilizzo dell’assistente familiare inferiori a 15 giorni nel mese. Il contributo è cumulabile con le provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio.
Sulla base di quanto sperimentato nel 2003, si prevede per l’anno 2004 una spesa complessiva di â‚ì 6.500.000,00, che trova copertura nel capitolo 100011 del bilancio regionale per l’esercizio 2004.

I benefici

I contributi di cui al presente provvedimento si riferiscono al periodo dicembre 2003/dicembre 2004.
I benefici, per le domande idonee, decorrono dal mese di dicembre 2003.
Per le nuove domande presentate entro luglio 2004, i benefici decorrono dal mese di dicembre 2003, previa verifica della sussistenza dei requisiti.
Per le nuove domande presentate in data successiva, i benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda.
Il diritto al beneficio cessa dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dell’assistente familiare, di ingresso definitivo in una struttura residenziale, o di trasferimento di residenza al di fuori del territorio regionale, o di decesso.

Domande

Deve essere presentata una domanda per ogni persona non autosufficiente.
Nella stessa domanda possono essere inserite una o più assistenti familiari, per ognuna delle quali è obbligatoria l’indicazione del codice INPS di regolarizzazione.
Se l’assistente familiare dipende da un soggetto O.n.l.u.s. iscritto nel registro regionale di riferimento, la famiglia che ne sostiene l’onere deve produrre dichiarazione del soggetto da cui l’assistente dipende, attestante i periodi e il numero di ore settimanali di assistenza fruita e che l’intero onere è a carico della famiglia.

Il Comune di residenza provvede a raccogliere la domanda e la documentazione, e, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi relativi alla condizione di non autosufficienza della persona, provvede alla trasmissione telematica delle domande e delle informazioni ad esse attinenti attraverso il servizio Iseenet, attivato da ANCI SA s.r.l.
Per il periodo dicembre 2003-settembre 2004 le domande e le informazioni ad esse allegate devono essere inserite nella procedura telematica a cura dei Comuni o degli Enti da essi delegati (Aziende ULSS, Comunità  Montane, Unioni di Comuni) entro il 20 ottobre 2004.
Per il periodo ottobre-dicembre 2004 entro il 31 gennaio 2005.
Entro tali date i Comuni devono procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso ai contributi.