Friday, April 19, 2024

La Commissione Europea ritiene che l’applicazione di queste nuove norme consentirà una risposta efficace ai problemi relativi all’accesso ai servizi aeroportuali di una parte consistente della popolazione europea.

Per i voli che decollano dagli aeroporti dell’UE e per quelli che partono da un aeroporto di un Paese terzo a destinazione di un aeroporto situato in uno Stato membro dell’UE, il regolamento prevede che, se il vettore aereo è europeo, le compagnie aeree e gli operatori turistici non possono rifiutare una prenotazione o l’imbarco per una disabilità o per un problema di mobilità del viaggiatore.

Le uniche deroghe possibili riguardano eventuali motivi di sicurezza, ascrivibili alla normativa nazionale o internazionale, o impossibilità logistiche, come nel caso di un aereo troppo piccolo.
Gli aeroporti europei devono offrire un insieme di servizi dedicati alle persone con mobilità ridotta, dall’entrata dell’aeroporto fino alla porta d’imbarco, sia nell’aeroporto di partenza sia in quello di arrivo.
L’assistenza dovrà essere adeguata alla mobilità della persona interessata, la quale dovrà essere messa in condizione di utilizzare le varie infrastrutture presenti nell’aeroporto. L’assistito avrà diritto ad un imbarco prioritario.

Per i voli che decollano dagli aeroporti dell’UE e per quelli che partono da un aeroporto di un Paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nell’UE, il regolamento prevede che, se il vettore aereo è europeo, le compagnie aeree dovranno fornire a bordo alcuni servizi gratuiti, come il trasporto in cabina delle sedie a rotelle o dei cani-guida per non vedenti.
Le persone disabili o con mobilità ridotta che desiderino assistenza sono invitate a segnalare, appena possibile, all’operatore turistico o al vettore aereo le loro esigenze specifiche. Questa notifica non è obbligatoria, ma è indispensabile almeno 48 ore prima della partenza per ottenere un’assistenza adeguata alle proprie esigenze.

Gli Stati membri dell’UE sono obbligati a istituire un organismo di controllo incaricato di garantire l’applicazione del regolamento sul loro territorio.
Qualora una persona disabile o con mobilità ritenga che il regolamento non sia stato rispettato può rivolgersi al gestore dell’aeroporto o al vettore aereo interessato.
Se non si ritiene soddisfatta dall’esito della comunicazione, può presentare denuncia all’organismo nazionale di controllo.

Articolo tratto da www.altromolise.it