Friday, April 19, 2024

Art. 3. – Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici

116. L’incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l’anno 2004 dall’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità :

a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;