Friday, March 29, 2024

Art. 1.

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1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai cittadini italiani residenti all’estero in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’incremento della maggiorazione sociale previsto dall’art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concesso indipendentemente dai requisiti di anzianità  contributiva minima in costanza di rapporto di lavoro previsti dell’art. 8, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 2.

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1. Qualora, negli anni successivi, a seguito delle periodiche verifiche reddituali, per effetto della variazione dell’importo dei redditi equivalenti o del numero dei beneficiari, l’onere complessivo per l’incremento della maggiorazione sociale di cui all’art. 1, dovesse risultare superiore a quello previsto dall’autorizzazione di spesa, con le medesime procedure previste per il presente decreto potranno essere ridefiniti i requisiti di accesso al beneficio.